OGGETTO: Passi carrabili non richiesti, evasione, elusione od accanimento fiscale?
PREMESSA: La normativa prevede che chiunque chieda il passo carrabile per un cancello debba pagare una tassa (TOSAP), l’imposizione di questa tassa è autorizzata anche quando, pur non richiedendo il passo carrabile, si abbia un cancello che delimiti una proprietà privata da quella pubblica ma siano state realizzate “manufatti” che facilitano l’accesso tra le due proprietà diversamente dal passaggio “a raso” per il quale la tassa non è dovuta).
L’ applicazione della tassazione per i passi carrabili non richiesti non è semplice; è molto probabile che si sconfini nell’accanimento fiscale.
A Civitavecchia questa tassa è applicata e gestita da un concessionario il quale, nonostante abbia provveduto, nel 2022, alla rilevazione di quei passi carrabili non richiesti — ma dovuti a giudizio del medesimo concessionario - ha pensato bene di emettere e recapitare i relativi avvisi di pagamento solo nel 2025, ossia 6 mesi dopo l’insediamento dell’amministrazione Piendibene.
Viene da chiedersi perché non lo si sia fatto prima, con l’amministrazione Tedesco.
Ma soprattutto si è tenuto in considerazione dell’elevata intensità della pressione fiscale cui è sottoposto il contribuente civitavecchiese?
La TIA è tra le più costose d’Italia e nonostante ciò ha subito recentemente, per il 2025, un aumento dello +0,7%; da agosto scorso, completando il passaggio ad ACEATO2 del servizio idrico, le bollette idriche sono aumentale di oltre il 30% per non parlare dell’addizionale IRPEF che è stata attestata al massimo per legge (0,80%).
Si potrà comprendere come questa nuova imposizione sia stata accolta da chi si è visto raggiungere da questi avvisi di pagamento e questo nonostante la normativa fosse in vigore da anni. Per un quadro più completo va detto che al contribuente verrà richiesta anche la tassa per gli anni 2023 e 2024 con i rispettivi interessi di mora, mentre l’imposizione per l’anno 2022 l’importo richiesto sarà maggiore perché prevede anche il costo della rilevazione.
Tornando alla tassa, la norma prevede che essa sia dovuta, anche se non sia stato richiesto il passo carrabile perché esiste una “modifica al piano stradale intesa a facilitare l’immissione dei veicoli nella proprietà privata”.
Nei casi che ci sono stati sottoposti, la predetta modifica consisteva in un piccolo cordolo di cemento il cui scopo era quello di evitare che le acque piovane entrassero nella proprietà privata perché spesso queste proprietà insistono su strade prive di una rete fognaria (ben diverso dalle indicazioni di legge), e che nella sua realizzazione, un parte di questo cordolo sia leggermente sconfinato, per un massimo di 2/3 cm. sulla proprietà pubblica ossia sulla strada e non per tutta l’estensione del cancello nonostante ciò viene tassata per l’intera lunghezza del cancello; in un altro caso il confine della proprietà privata con quella pubblica non era dove insisteva il cancello bensì in una zona della strada per cui non vi è alcun manufatto ma solo il manto stradale praticabile da tutti e quindi l’imposizione non è dovuta.
Facendomi portavoce di alcuni cittadini colpiti da tutto ciò ho chiesto all’amministrazione, con apposita nota che allego, come intenda gestire le controversie e come si regolerà segnatamente in relazione a quei casi in cui è palese che l’imposizione non vada applicata: è giusto che i contribuenti per far valere le proprie ragioni nelle due Commissioni tributarie, provinciale e regionale, debbano sostenere le spese legali del caso oppure ci sarà — come auspicabile — la disponibilità ad annullare l’avviso.
INTERROGAZIONE AL SINDACO PIENDIBENE SUI PASSI CARRABILI
Civitavecchia 31 gennaio 2025
Vittorio PETRELLI