OGGETTO: Pas­si carra­bili non richi­esti, eva­sione, elu­sione od accani­men­to fis­cale?

PREMESSA: La nor­ma­ti­va prevede che chi­unque chie­da il pas­so carra­bile per un can­cel­lo deb­ba pagare una tas­sa (TOSAP), l’imposizione di ques­ta tas­sa è autor­iz­za­ta anche quan­do, pur non richieden­do il pas­so carra­bile, si abbia un can­cel­lo che delim­i­ti una pro­pri­età pri­va­ta da quel­la pub­bli­ca ma siano state real­iz­zate “man­u­fat­ti” che facil­i­tano l’accesso tra le due pro­pri­età diver­sa­mente dal pas­sag­gio “a raso” per il quale la tas­sa non è dovu­ta).

L’ appli­cazione del­la tas­sazione per i pas­si carra­bili non richi­esti non è sem­plice; è molto prob­a­bile che si scon­fi­ni nell’accanimento fis­cale.

A Civ­i­tavec­chia ques­ta tas­sa è appli­ca­ta e gesti­ta da un con­ces­sion­ario il quale, nonos­tante abbia provve­du­to, nel 2022, alla ril­e­vazione di quei pas­si carra­bili non richi­esti — ma dovu­ti a giudizio del medes­i­mo con­ces­sion­ario - ha pen­sato bene di emet­tere e recap­itare i rel­a­tivi avvisi di paga­men­to solo nel 2025, ossia 6 mesi dopo l’inse­di­a­men­to dell’amministrazione Piendibene.

Viene da chieder­si per­ché non lo si sia fat­to pri­ma, con l’amministrazione Tedesco.

Ma soprat­tut­to si è tenu­to in con­sid­er­azione dell’elevata inten­sità del­la pres­sione fis­cale cui è sot­to­pos­to il con­tribuente civ­i­tavec­chiese?

La TIA è tra le più cos­tose d’Italia  e nonos­tante ciò ha subito recen­te­mente,  per il 2025, un aumen­to del­lo +0,7%; da agos­to scor­so, com­ple­tan­do il pas­sag­gio ad ACEATO2  del servizio idri­co, le bol­lette idriche sono aumen­tale di oltre il 30%  per non par­lare dell’addizionale IRPEF  che è sta­ta attes­ta­ta al mas­si­mo per legge (0,80%).

Si potrà com­pren­dere come ques­ta nuo­va impo­sizione sia sta­ta accol­ta da chi si è vis­to rag­giun­gere da questi avvisi di paga­men­to e questo nonos­tante la nor­ma­ti­va fos­se in vig­ore da anni. Per un quadro più com­ple­to va det­to che al con­tribuente ver­rà richi­es­ta anche la tas­sa per gli anni 2023 e 2024 con  i rispet­tivi inter­es­si di mora, men­tre l’imposizione per l’anno 2022 l’importo richiesto sarà mag­giore per­ché prevede anche il cos­to del­la ril­e­vazione.

Tor­nan­do alla tas­sa, la nor­ma prevede che essa sia dovu­ta, anche se non sia sta­to richiesto il pas­so carra­bile per­ché esiste una “mod­i­fi­ca al piano stradale inte­sa a facil­itare l’immissione dei veicoli nel­la pro­pri­età pri­va­ta”.

Nei casi che ci sono sta­ti sot­to­posti, la pre­det­ta mod­i­fi­ca con­sis­te­va in un pic­co­lo cor­do­lo di cemen­to il cui scopo era quel­lo di evitare che le acque pio­vane entrassero nel­la pro­pri­età pri­va­ta per­ché spes­so queste pro­pri­età insistono su strade prive di una rete fog­nar­ia (ben diver­so dalle indi­cazioni di legge), e che nel­la sua real­iz­zazione, un parte di questo cor­do­lo sia leg­ger­mente scon­fi­na­to, per un mas­si­mo di 2/3 cm. sul­la pro­pri­età pub­bli­ca ossia sul­la stra­da e non per tut­ta l’estensione del can­cel­lo nonos­tante ciò viene tas­sa­ta per l’intera lunghez­za del can­cel­lo; in un altro caso il con­fine del­la pro­pri­età pri­va­ta con quel­la pub­bli­ca non era dove insis­te­va il can­cel­lo ben­sì in una zona del­la stra­da per cui non vi è alcun man­u­fat­to ma solo il man­to stradale prat­i­ca­bile da tut­ti e quin­di l’imposizione non è dovu­ta.

Facen­do­mi por­tav­oce di alcu­ni cit­ta­di­ni col­pi­ti da tut­to ciò ho chiesto all’amministrazione, con apposi­ta nota che allego, come inten­da gestire le con­tro­ver­siecome si regol­erà seg­nata­mente in relazione a quei casi in cui è palese che l’imposizione non vada appli­ca­ta: è gius­to che i con­tribuen­ti per far valere le pro­prie ragioni nelle due Com­mis­sioni trib­u­tarie, provin­ciale e regionale, deb­bano sostenere le spese legali del caso oppure ci sarà — come aus­pi­ca­bile — la disponi­bil­ità ad annullare l’avviso.

INTERROGAZIONE AL SINDACO PIENDIBENE SUI PASSI CARRABILI

 Civ­i­tavec­chia 31 gen­naio 2025

                                                                                                         Vit­to­rio PETRELLI